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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

fascicoli archivioIntrodotti dal D. Lsg. n. 216 del 29 dicembre 2017, con effetto decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso 26 gennaio 2018, cambiamenti al codice di procedura penale anche per ciò che concerne il sistema di acquisizione delle intercettazioni nel fascicolo delle indagini preliminari.

 
Entro 5 giorni dal deposito delle intercettazioni, il pubblico ministero è tenuto a presentare al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenute nell'elenco formato al momento stesso del deposito (art. 268 ter c.p.p.).
 
Dell'inoltro di tale richiesta deve essere data contesutale notizia ai difensori, mediante comunicazione.
 
Questi ultimi, entro 10 giorni dalla ricezione dell'avviso con il quale sono informati della possibilità di prendere visione e ascolto dell'intero materiale attinente alle intercettazioni (art. 268 bis c.p.p.), hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, utili ai fini della difesa e non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale.
 
Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.
 
La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne deve curare l'immediata trasmissione al giudice.
 
Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.
 
L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare, è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo delle indagini preliminari.
In relazione a tali comunicazioni o conversazioni, il pubblico ministero può chiedere al giudice, nei termini e con le modalità oggetto dell'esame iniziale, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni reputati, per elementi sopravvenuti, non più rilevanti.
 
Di seguito, il testo del nuovo  art. 268-ter c.p.p.
 
Art. 268-ter c.p.p.
(Acquisizione al fascicolo delle indagini)

1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, dopo l'ascolto, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.

  
 

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