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"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
Tra il materiale oggetto di deposito sono ricomprese le annotazioni a cui la polizia giudiziaria è tenuta per informare il pubblico ministero sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, non essere trascritte in verbale; tali annotazioni finiscono pertanto per rappresentare un utile strumento orientativo in favore delle difese, potendosi tramite esse esaminare più agevolmente il materiale registrato.
Contestualmente al deposito, il pubblico ministero è tenuto a elencare le comunicazioni e conversazioni ritenute utili nella prospetiva di accusa, ovvero "rilevanti ai fini di prova" e quindi oggetto di possibile trascrizione mediante perizia; con ciò si consente ai difensori di apprendere sin da tale fase quale potrà essere il verosimile contenuto delle richiesta di acquisizione da parte del pubblico ministero.
Quest'ultimo, provvedendo al deposito, è altresì tenuto a dare immediato avviso ai difensori delle facoltà di esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco predisposto, ascoltare le registrazioni.
Il deposito, infine, può essere ritardato solo per decisione del giudice se, su istanza del pubblico ministero, viene ravvisata la sussistenza di esigenze di tutela delle indagini.
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