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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

trascrizioniSi prende in esame il nuovo art. 268-bis, c.p.p., intitolato "Deposito di verbali e registrazioni", da effettuarsi ad opera del pubblico ministero al termine delle intercettazioni, introdotto dal D. Lgs. n. 216/2017 (efficace, per la parte in esame, decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso 26 gennaio 2018).
 
Esso si compone di tre commi, i quali recitano:
 
1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.
 
2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonchè di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
 
3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.
 
E' evidente come il deposito, così regolamentato, sia esteso a tutto il compendio di documenti e atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), onde consentire ai difensori delle parti il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero nel momento in cui decide quale materiale prediligere a fini probatori.

Tra il materiale oggetto di deposito sono ricomprese le annotazioni a cui la polizia giudiziaria è tenuta per informare il pubblico ministero sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, non essere trascritte in verbale; tali annotazioni finiscono pertanto per rappresentare un utile strumento orientativo in favore delle difese, potendosi tramite esse esaminare più agevolmente il materiale registrato.

Contestualmente al deposito, il pubblico ministero è tenuto a elencare le comunicazioni e conversazioni ritenute utili nella prospetiva di accusa, ovvero "rilevanti ai fini di prova" e quindi oggetto di possibile trascrizione mediante perizia; con ciò si consente ai difensori di apprendere sin da tale fase quale potrà essere il verosimile contenuto delle richiesta di acquisizione da parte del pubblico ministero.

Quest'ultimo, provvedendo al deposito, è altresì tenuto a dare immediato avviso ai difensori delle facoltà di esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco predisposto, ascoltare le registrazioni. 

Il deposito, infine, può essere ritardato solo per decisione del giudice se, su istanza del pubblico ministero, viene ravvisata la sussistenza di esigenze di tutela delle indagini.

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