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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

top secretLe modifiche apportate al codice di procedura penale dal D. Lvo n. 216 del 29 dicembre 2017efficaci, per la parte in esame, decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso 26 gennaio 2018, modellano un sistema per l'individuazione delle trascrizioni da inserire nel fascicolo delle indagini preliminari, di tipo bifasico.

Da un lato vi è in via preliminare il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni registrate, oltre che dei relativi atti (nuovo art. 268 bis c.p.p.); successivamente vi è la fase dell'acquisizione vera e propria, a cui deve provvedere con ordinanza il giudice per le indagini preliminari sulla base di un contraddottorio cartolare fra le parti, incentrato su richieste scritte e memorie; solo ove necessario, la norma prevede la possibilità che detto giudice possa fissare un'udienza, riservata al pubblico ministero e ai soli difensori, per provvedere all'acquisizione e al contestuale stralcio delle comunicazioni irrilevanti e inutilizzabili.

Il giudice dispone quindi l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni rilevanti e procede, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.

Con la pronuncia dell'ordinanza viene meno il segreto riguardante le intercettazioni acquisite e il difensore, che fino a quel momento può solo ascoltarne il contenuto o prendere visione delle relative trascrizioni, ha ora facoltà di ottenere anche il rilascio di relative copie.

La documentazione non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero per la sua conservazione nell'archivio riservato, accessibile solo al pubblico ministero e ai difensori, nonchè al giudice per le indagini preliminari.

Si riporta il testo integrale del nuovo art. 268-quater c.p.p.
 
Art. 268-quater c.p.p.
(Termini e modalità della decisione del giudice)
 
1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione. A tal fine puo' procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.
 
2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.
 
3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.
 
4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. 
 
5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.
 
6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.
 

 

ARCHIVIO RISERVATO

E' il luogo di conservazione del materiale relativo alle intercettazioni in attesa della scelta di quello che sarà acquisito nel fascicolo delle indagini, nonchè di quello scartato in quanto irrilevante o non utilizzabile.
 
Esso è sito presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e ciò che vi è riposto resta coperto da segreto.
 
Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
 
Si è già detto come non siano più coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo delle indagini preliminari.
 
Le intercettazioni giacenti in detto archivio riservato, sono conservate fino alla sentenza non più impugnabile.
Si riporta il testo dell'art. 269 c.p.p., modificato anch'esso ai commi 1 e 1 bis dal D. Lgs. 216/2017.
 
Art. 269 c.p.p.
(Conservazione della documentazione)
 
1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
 
1-bis. - Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5.
 
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127.
 
3. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.
 
 
L'archivio deve essere gestito, anche con sistemi informatici, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita; il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
 
Nello specifico è previsto che all'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi (v. art. 89 bis., disp.att. c.p.p. 
 

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