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"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
Nel caso in cui il materiale intercettativo rilevante venga utilizzato per l'emissione di un provvedimento cautelare, è direttamente il pubblico ministero a dovere effettuare la cernita di quello da utilizzare e quindi da inserire nel proprio fascicolo delle attività di indagine (art. 268 ter, c.p.p.).
Le misure sono disposte su domanda del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali delle operazioni di intercettazione, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti (art. 291, co. 1, c.p.p.).
Egli ha altresì diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni (art. 293, co. 3, c.p.p., introdotto dall'art. 3, co.1, lett. g, del D. Lgs. n. 216/2017, con efficacia decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso 26 gennaio 2018).
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