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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

cellulare smartphoneSancito dal comma 2 bis dell'art. 268 c.p.p., così come introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. d), n.1,  D. Lgs. n. 216 del 29.12.2017, il divieto per gli inquirenti di trascrivere le comunicazioni o conversazioni irrilevanti, comunque intercettate.
 
Bloccato quindi l'ingresso di siffatte intercettazioni nei brogliacci di ascolto redatti dagli inquirenti per la verbalizzazione delle operazioni.
 
Nello specifico la norma in esame stabilisce che:
 
  2-bis. E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
 
Nel caso in cui il titolare delle indagini ritenga invece comunque opportuna la predetta trascrizione, il successivo comma 2-ter, anch'esso inserito nel codice di procedura penale dall'art. 2, co. 1, lett. d), n.1, D. Lgs. n. 216/2017, prevede che:
 
  2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.
L'applicazione delle predette nuove disposizioni è prevista a partire alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.216/2017, avvenuta il 26 gennaio 2018 (art. 9, D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216).

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