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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

trojan di Stato
Argomento delicato e rilevante per gli operatori del diritto.
 
Il D. L.vo n. 216 del 29 dicembre 2017, efficace, per la parte in esame, decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso 26 gennaio 2018, modifica il codice di procedura penale e introduce per la prima volta un insieme di norme volte a regolare l'uso di captatori informatici nel corso delle indagini preliminari.
 
COSA SONO I CAPTATORI INFORMATICI
 
Trattasi di virus, di malware informatici, particolarmente insidiosi i quali consentono un'attività di "spionaggio" particolarmente invasiva.
 
Essi, invero, una volta installati occultamente su un qualunque dispositivo dotato di connessione internet attiva, consentono operazioni quali:
  • la captazione del traffico dei dati internet, sia in entrata che in uscita;
  • l'attivazione della telecamera e del microfono sull'apparecchio elettronico in cui è presente il virus;
  • l'ispezione dell'hard disk con possiblità di clonarne il contenuto;
  • l'intercettazione di tutto quanto digitato sulla tastiera;
  • la possiblità di fotografare le immagini e i documenti visualizzati;
  • la geolocalizzazione del dispositivo.
Da considerare come la normativa che ci apprestiamo a esaminare, non si estende a tutte le operazioni oggi consentite dalla tecnologia, in quanto limitata a disciplinare l'introduzione di questi captatori informatici da parte dell'autorità giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, sui soli dispositivi elettronici portatili (es: smartphone, tablet e simili), con esclusione di quelli fissi (es: pc desktop).
 
CASI IN CUI E' CONSENTITO L'USO DI CAPTATORI INFORMATICI NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
 
Al fine di individuare in quali ipotesi la normativa consente all'autorità giudiziaria di ricorrere all'uso di tale tecnologia, occorre fare riferimento all'art. 266 c.p.p., del quale si riporta il testo, evidenziato nella parte modificata dal D. Lgs. n. 216/2017.
 

 Art. 266 c.p.p.
(Limiti di ammissibilità)

 
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [c.p.p. 295] e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
 
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; 
 
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; 
 
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 
 
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; 
 
e) delitti di contrabbando; 
 
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
 
f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del medesimo codice, nonchè dall'art. 609-undecies; 
 
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale; 
 
f-quater) delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale. 
 
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. 
 
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater.
 
 
PRESUPPOSTI E FORME DEL PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA L'USO DEI CAPTATORI INFORMATICI
 
Per quanto attiene alla procedura che deve essere osservata dagli inquirenti al fine di ricorrere a un uso lecito dei captatori informatici, occorre fare riferimento alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 216/2017 nell'art. 267 c.p.p.
 
L'impiego deve essere autorizzato dal giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui vi sono gravi indizi di reato e il ricorso al programma informatico (trojan) sia indispensabile per la prosecuzione dell'investigazione.
 
Il decreto autorizzativo deve indicare i tempi e i luoghi in cui è possibile all'intercettazione tramite i captatori informatici, salvo per talune fattispecie di reato connotate da grave allarme sociale (delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.).
 
In tali ultime ipotesi, nei casi di urgenza, il pubblico ministero può disporre l'uso del captatore con proprio decreto, il quale però, nelle 48 ore successive all'adozione, deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. 
 
Si riporta il testo dell'art. 267 del codice di procedura penale, così come modificato, nelle parti evidenziate, dal D. Lsg. n. 216/2017: 
 

 Art. 267 c.p.p.
(Presupposti e forme del provvedimento)

 
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonchè, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.
 
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'art. 203. 
 
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati. 
 
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2. 
 
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 
 
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. 
 
5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. 
 
 
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI CAPTAZIONE
 
Riguardo le modalità di esecuzione dell'intercettazione, si riporta il testo dell'art. 268, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anch'esso introdotto dal D. Lgs. n. 216/2017.
 

Art. 268 c.p.p.
(Esecuzione delle operazioni)

 
- 1. - 3. (Omissis). 3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'art. 348, comma 4. 
 
 
IMPIEGO DELLE CAPTAZIONI IN ALTRI PROCEDIMENTI
 
Anche l'art. 270 del codice di procedura penale è modificato - nella parte sotto evidenziata in grassetto - dal predetto decreto legislativo; la norma si occupa della possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali; per quanto specificamente concerne le intercettazioni mediante captatori informatici, ciò è possibile solo nei casi in cui il diverso procedimento abbia a oggetto l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
 

Art. 270 c.p.p.
(Utilizzazione in altri procedimenti)

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
 
1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
 
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 268 commi 6, 7 e 8.
 
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
 
 
INUTILIZZABILITA' DELLE CAPTAZIONI ACQUISITE FUORI DAI LIMITI NORMATIVI E LORO DISTRUZIONE
 
Le intercettazioni mediante captatori informatici impiegati al di fuori dei casi consentiti o senza l'osservanza delle procedure imposte dalla normativa ora prevista, non sono utilizzabili; non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo. 
 
E' solo il giudice che può però disporne la distruzione, in ogni stato e grado del processo, salvo il caso che tali intercettazioni costituiscano corpo di reato.
 
Si riporta il testo dell'art. 271 del codice di procedura penale, con evidenziate le modifiche apportate dal D. Lgs. 216/2017: 
 

 Art. 271 c.p.p.
(Divieti di utilizzazione)

 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. 

1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo. 
 
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. 
 
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
 
 
 
 
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