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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

consegna documentiNei giudizi promossi per far valere l'illegittimità di addebiti in conto corrente o l'illegittimità di clausole contrattuali, il correntista deve allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e deve fornire la relativa prova, quale suo precipuo onere giuste le previsioni ex art. 2967 c.c.

In particolare, la parte che in giudizio intende fare valere il carattere indebito di talune poste passive, sostenendo costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle, oppure 
dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute, ha lo specifico onere di produrre, oltre agli estratti conto, anche il contratto costituente titolo del rapporto di conto corrente dedotto in lite e gli eventuali contratti di apertura di credito (Tribuna di Perugia, sezione civile II, Sentenza n. 606, del 20.5.2020).
 
In questo quadro, l’ordine di esibizione non può avere funzione suppletiva del mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere della prova, ossia della mancata produzione dei predetti documenti dimostrativi del rapporto bancario.

L'ordine di esibizione presuppone che la parte istante si trovi nell’impossibilità di acquisire il documento oggetto della richiesta.
 
A tale riguardo, con riferimento specifico ai rapporti bancari, occorre tenere conto di come il legislatore abbia però accordato al cliente bancario uno particolare strumento per ottenere dall'istituto di credito la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere, costituito dall'accesso agli atti, regolamentato nell’art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

In questo quadro, viene conseguentemente ritenuto non giustificabile, neanche sulla base del principio di prossimità della prova e del rilievo che la banca dovrebbe presumibilmente avere la disponibilità sia dei contratti sia degli estratti conto, alcuna inversione o attenuazione della regola generale di riparto dell’onere probatorio: il correntista e la banca sono entrambi parti del contratto ed entrambi si devono presumere in possesso sia della documentazione contrattuale sia degli estratti conto, i quali devono obbligatoriamente essere periodicamente trasmessi al correntista.
 
Tale considerazione si fa ancora più stringente ove il correntista sia una società di capitali e quindi “per ovvie ragioni di ostensione – anche a terzi: soci e contraenti – della propria contabilità” (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6511 del 2016), in quanto tale tenuta a conservare la documentazione che si vorrebbe acquisire per il tramite dell'ordine di esibizione.

A tutela della buona fede e a correzione della possibile posizione di disparità sostanziale delle parti è, comunque, disponibile il ricorso al menzionato art. 119 TUB, il quale sancisce l’obbligo della banca di fornire tali documenti al correntista, in modo da riequilibrare un'eventuale condizione di disparità.

Netta è però la distinzione fra la richiesta di informazioni ex art. 119 TUB e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il quale è uno strumento probatorio, come tale operante solo all’interno di un giudizio già instaurato, che rimane assoggettato ai presupposti previsti in linea generale, fra cui, per pacifica giurisprudenza, figura l’impossibilità per la parte istante di procurarsi altrimenti il documento richiesto.

Ne consegue che l'istanza volta a conseguire un ordine di esibizione, "non può essere accolta se la parte non ha esercitato, prima del giudizio, il diritto previsto dall’art. 119 TUB e la banca non è rimasta inadempiente...(sic)...in caso contrario la parte avrebbe assunto volontariamente la decisione di proporre una domanda priva del necessario supporto probatorio facendo esclusivo affidamento sulla concessione dell’ordine di esibizione, che invece costituisce uno strumento residuale inutilizzabile per supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova gravante sulla parte instante" (Tribunale di Roma, sezione civile XVII, Sentenza n. 7914 del 29.5.2020, la quale, sul punto, richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 17948 del 2006).
 

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