Libreria

 

"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

intercettazioni difensoreFra le varie disposizioni introdotte in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni con il DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216, ve ne è una in particolare volta a rafforzare la tutela della riservatezza dell'attività difensiva.
 
Già prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il comma 5 dell'art. 103 c.p.p., non consentiva invero «l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite».
 
Lo stesso articolo prevedeva inoltre che siffatte intercettazioni, ove ciononostante acquisite, fossero in ogni caso inutilizzabili (comma 7).
 
Ora, in seguito alle integrazioni normative apportate dal legislatore mediante il citato D. Lgs. 216/2017, viene altresì espressamente previsto che le conversazioni e le comunicazioni del difensore intercettate in contrasto con la disciplina in esame, oltra a non essere utilizzabili nel processo, non sono suscettibili di trascrizione, nemmeno sommaria; nel verbale delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria possono così essere indicate solamente la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è avvenuta, in modo da agevolarne l'individuazione in vista della futura distruzione, secondo quanto disposto dal codice di procedura penale.
 
Di seguito riportiamo il testo dell'art. 103 c.p.p., modificato al comma 7  dall'integrazione apportata dall'art. 2, co 1, lett. a), D. Lgs. 216/2017).
 
 Art. 103.
Garanzie di libertà del difensore

 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonchè presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 

 3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 

 4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

 5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

 6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

 7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta*.

 
* La modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 26 gennaio 2018 (art. 9, D. Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216).
 
 

Votazione Globale (0)

0 su 5 stelle
  • Nessun commento trovato

Lascia i tuoi commenti

Inserisci qui il messaggio che vuoi pubblicare

0 / 2000 Restrizione caratteri
Il tuo testo deve essere più corto di 2000 caratteri
termini e condizioni.

Ultime pubblicazioni


Calendario pubblicazioni

Aprile 2024
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Categorie pubblicazioni

L'Avvocato

volto del professionistaL'Avvocato Francesco Cappelletti, libero professionista, è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Vai...

Lo studio

Studio professionaleLo studio nasce nel 1997 ed è dedicato all'assistenza di privati ed imprese in materia sia civile che penale.

Vai...

Contatti

Simboli dei contattiSe hai esigenza di contattare lo studio, segui il link e scegli la modalità che ti è maggiormente comoda.

Vai...

Utilizziamo cookies in questo sito per analizzare il traffico, ricordare le vostre preferenze e ottimizzare le vostre esperienze.      Più informazioni