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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

assuzioni giustiziaAll'art. 252 del decreto rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) viene regolamentata l'indizione di concorsi per l'assunzione di differenti tipologie di personale destinate a colmare le lacune organiche degli uffici giudiziari e ad “assicurare il regolare svolgimento” della loro attivita'.

Si prevede infatti che il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto rilancio, quindi entro il 17 agosto 2020, abbia la possibilità di avviare procedure volte al reclutamento delle seguenti figure professionali:
a) 400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3;
b) 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1, per l'urgente necessita' di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, (sedi presso le quali dovranno prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni).

Alla selezione è previsto che si provveda mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale.

Per l'accesso alla selezione si richiede il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) avere svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;
b) avere svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;
g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

Riguardo alle procedure di selezione, il bando, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, dovrà stabilire:
a) che i punteggi saranno da attribuirsi ai titoli secondo i seguenti criteri:
anzianita' di servizio o di iscrizione maturata nel termine di adozione del bando;
votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato;
tali punteggi saranno cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

Il Ministero della giustizia, nello stesso termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto rilancio (19 maggio 2020), puo' altresì procedere all'ulteriore avvio di procedure per il reclutamento di 2.700 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

Anche in questo caso si dovrà provvedere mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale.

Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali, si stabilisce che il candidato debba essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cancelliere esperto, nonche' di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attivita' di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

Per le procedure di selezione, il bando, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, dovrà stabilire:
a) i punteggi da attribuire ai titoli, secondo i seguenti criteri:
- anzianita' di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato;
- votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai menzionati requisiti, saranno cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;
c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

In tutte le procedure concorsuali indette ai sensi dell'art. 252 del decreto rilancio, l'Amministrazione giudiziaria potrà indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

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