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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

medicoSulla considerazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., così come adattato in materia contrattuale dalla nota pronuncia della Cassazione n. 13533/2001 e, poi, adeguato al caso di responsabilità medica, poggia l'orientamento secondo il quale spetta al paziente danneggiato allegare e provare:

– l’esistenza del rapporto contrattuale, cioè il titolo legittimante la pretesa azionata, che nella peculiare ipotesi della responsabilità sanitaria del medico si sostanzia nella prova dell’esistenza dell’intervenuto contatto sociale;

– l’evento, cioè l’insorgenza di una nuova patologia ovvero l’aggravamento della situazione patologica pre-esistente,

– il nesso di causalità fra tale danno-evento e la malpractice dei sanitari, secondo il criterio della normalità causale del “più probabile che non”, “integrato, se del caso da quelli dello scopo della norma violata e dell’aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell’evento” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 28992 dell’11/11/2019, nonché Cass, civ., SSUU, Sentenza n. 576 dell’11/01/2008 e Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 17084 dell’11/07/2017).

Dopo di ché, il paziente ben può limitarsi ad allegare l’inadempimento del medico-debitore, senza l'onere di doverne fornire prova.

Al contrario, grava sul medico, al fine di scongiurare la propria responsabilità, l’onere di provare di aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione, ovvero che gli esiti lamentati siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.

In ordine, invece, al corretto

riparto dell’onere probatorio circa l’elemento del nesso eziologico

la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito: “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” – cfr Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza n. 21939 del 02/09/2019.

Pronuncia, quest'ultima, in linea con le Sentenze n. 28991 dell’11/11/2019 e n. 28992 dell’11/11/2009, nelle quali si trova ribadita la volontà di consolidamento dell’indirizzo per cui spetta al paziente “l’onere di provare il nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l’evento di danno quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale”.

Tali orientamenti inducono a concludere che laddove, all'esito di un giudizio, permanga incertezza circa l’effettiva sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta del medico e il danno, tale incertezza sia destinata a ricadere sul paziente e non sul medico, con conseguente possibile rigetto della domanda del danneggiato.
 

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