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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

fascia tricoloreSepararsi in Comune innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, appare senza dubbio la forma di separazione più semplificata cui i coniugi possono ricorrere nei casi di crisi del loro rapporto matrimoniale.

Tale tipo di separazione è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 12 del D.L. n° 132/2014.

Possono ricorrere a siffatta separazione, le coppie:
 prive di figli minori;
• che non hanno figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
• prive altresì di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.

Non possono quindi separarsi dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile i coniugi con figli minori; possono invece farlo coloro che hanno figli maggiorenni, salvo che quest'ultimi non risultino economicamente autosufficienti, ovvero che siano incapaci o portatori di gravi handicap.

Per i coniugi che intendono separarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e che non si trovino in una delle predette condizioni ostative, sarà sufficiente recarsi presso il comune di residenza di uno di loro, od il comune in cui risulta essere stato iscritto o trascritto il loro atto di matrimonio.

Gli interessati devono presentarsi personalmente al fine di manifestare la loro volontà di separarsi; l'Ufficiale di stato civile provvederà a raccogliere le rispettive dichiarazioni in apposito atto, costituente l'accordo di separazione, il quale, per espressa previsione normativa, non potrà però contenere patti concernenti trasferimenti patrimoniali.

L'accordo deve essere compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, raccolte le quali l'Ufficiale dello stato civile invita i coniugi a comparire ancora dinnanzi a sé fissando un nuovo incontro ad almeno trenta giorni di distanza dal primo, per la conferma dell'intesa raggiunta. 

La mancata partecipazione di anche uno solo dei due coniugi a tale successiva formalità, impedirà il perfezionamento della separazione e comporterà il venire meno dell'accordo.

Nelle procedure di separazione personale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile non è contemplata la necessaria assistenza di un avvocato, la quale potrà essere meramente facoltativa.

L'accordo di separazione è soggetto alla riscossione di un diritto da parte dei comuni non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio (attualmente pari ad € 16,00).

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