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"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
Nel divorzio consensuale, i coniugi concordano autonomamente le condizioni tese a regolare la cessazione degli effetti del loro matrimonio religioso o lo scioglimento di quello civile.
In tale caso, la domanda congiunta puo' essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge; il Tribunale investito della questione decide nelle forme semplificate del rito camerale.
Il divorzio consensuale non è in alcun caso precluso dalla presenza di figli, qualunque sia la loro condizione (minori, maggiorenni economicamente autosufficienti e non, incapaci, ecc.).
La coppia che decide di divorziare in modo consensuale deve dare vita ad un'intesa con la quale regolare compiutamente le relazioni personali, nonché i rapporti economici; in questa fase troveranno pertanto definizione questioni riguardanti ad esempio l'affidamento e il collocamento dei minori eventualmente concepiti, oltre che il mantenimento della prole, unitamente a quello del coniuge, qualora privi di autosufficienza economica.
L'accordo dovrà essere sottoposto al vaglio del Tribunale mediante ricorso per il tramite di un avvocato, il quale potrà assistere anche entrambi i coniugi.
Il Tribunale dispone quindi la comparizione delle parti innanzi a sé e dopo avere sentito i coniugi, se accerta che la separazione fra gli stessi si sia protratta senza interruzioni per il tempo richiesto e che le condizioni pattuite non siano contrarie all'interesse degli eventuali figli della coppia, pronuncia sentenza di divorzio.
Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano invece contrastanti con gli interessi degli stessi, sentite le parti e i difensori, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina un Giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questi per il prosieguo del procedimento nelle forme del divorzio giudiziale.
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