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"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
Ai coniugi che intendono separarsi è consentito poterlo fare ricorrendo anche alla negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Trattasi di facoltà loro concessa dall'art. 6 del D.L. n.° 132/2014.
In questo caso ai legali spetta predisporre in primo luogo il testo della convenzione di negoziazione, sulla base del quale le parti potranno iniziare a cooperare per addivenire all'eventuale accordo di separazione che ne disciplinerà le relative condizioni.
Agli avvocati è inoltre affidato il compito di tentare la conciliazione fra i coniugi; è altresì loro dovere informare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare ed, in presenza di figli, dell'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
La separazione mediante convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati, può essere utilizzata sia nel caso in cui i coniugi non abbiano generato prole, sia nell'ipotesi opposta in cui risultino divenuti genitori, qualunque siano le condizioni dei loro figli (minorenni, maggiorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci, portatori di handicap gravi).
In ambedue i casi, raggiunto l'accordo di separazione gli avvocati ne devono curare la trasmissione entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica per il relativo nulla osta; questi ne controlla la regolarità e in presenza di figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, ovvero incapaci o portatori di handicap gravi, verifica altresì che l'intesa raggiunta risponda ai loro interessi; in caso contrario provvede a trasmettere l'accordo al Presidente del Tribunale che disporrà la comparizione delle parti innanzi a sé.
Nei dieci giorni successivi al superamento del vaglio dell'autorità giudiziaria, copia autentica dell'accordo di separazione sarà infine trasmessa da uno degli avvocati delle parti all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio risulta essere stato iscritto, se civile, ovvero trascritto, se religioso.
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