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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

litigio di coppiaE' il procedimento cui i coniugi debbono ricorrere quando non sono in grado di trovare un accordo sulla loro separazione e presupposto per accedervi, anche contro la volontà di uno dei due, è che si siano verificati <<fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole>> (art. 151 c.c.).
 
In questi casi, il coniuge che vuole richiedere la separazione giudiziale e quello che invece intende opporsi e/o comunque difendersi rispetto a tale iniziativa, hanno entrambi necessità di assistenza legale, non potendo stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore.
 

La separazione giudiziale va introdotta con apposito ricorso, da presentare dinnanzi al Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui risiede o ha domicilio il coniuge contro il quale si agisce.

 
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone invece al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e se anche questi è residente all'estero, presso qualunque Tribunale del territorio italiano.
 
Il ricorso deve contenente l'esposizione dei fatti su cui la richiesta si fonda e con esso può essere domandato al giudice di pronunciarsi in merito all'addebito della separazione nei confronti del coniuge che sia stato responsabile di avere tenuto una condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio. 
 
Alla presentazione del ricorso seguirà una causa caratterizzata dall'alternanza di due fasi:
una preliminare, davanti al Presidente del Tribunale;
una di merito, davanti al Giudice istruttore.
 
Compito iniziale del Presidente del Tribunale è tentare la conciliazione fra i coniugi, sentendoli separatamente. Se poi la conciliazione non riesce, il Presidente, sentiti anche i difensori della parti, pronuncia un'ordinanza con la quale adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli della coppia, ove quest'ultimi vi siano; il giudizio si sposterà quindi dinnanzi al Giudice istruttore designato dal Presidente del Tribunale per l'avvio della seconda fase, caratterizzata dall'adozione dei provvedimenti conclusivi:
♦ nell'ipotesi in cui non sussistano questioni relative all'addebito della crisi, all'affido di figli e non si debbano dirimere questioni economiche tra i coniugi, la causa si concluderà con una sentenza sulla sola separazione;
♦ in caso contrario, il Tribunale pronuncerà egualmente la sentenza di separazione, ma la causa continuerà a pendere fino alla pronuncia di un'ulteriore sentenza per la definizione dei residui profili controversi, quali l'addebito, l'affido, le pretese economiche.

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI

Nel caso della separazione giudiziale, in presenza di figli minori ed in mancanza di accordo tra i coniugi, toccherà al giudice dirimere ogni questione relativa all'affido ed al mantenimento economico; nello svolgimento di tale compito, sarà sua prerogativa procedere all'eventuale audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni od anche di età inferiore, se ritenuto capace di discernimento.

L'affido

Posto che <<il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>> (art. 337 ter c.c.), nell'ipotesi della separazione giudiziale spetta al Tribunale decidere in ordine al relativo affidamento.  Il giudice dovrà a tale fine valutare prioritariamente la possibilità di accordare l'affido congiuntamente ad entrambi i coniugi, determinando i tempi e le modalità di presenza presso ciascun genitore; potrà in ogni caso disporre l'affidamento della prole ad esclusivo favore di uno solo dei due genitori, qualora reputasse tale scelta più adeguata nell'interesse del minore.
 
Nell'ipotesi dell'affidamento congiunto, la rappresentanza genitoriale (già potestà dei genitori), deve essere esercitata da entrambi i coniugi; ciò sta a significare che essi dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla determinazione della residenza abituale; ciò tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni; in caso di disaccordo, provvederà il giudice.
 
Riguardo  le sole decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Tribunale potrà invece stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata in modo disgiunto.
 
In caso di affidamento dei figli ad uno solo dei coniugi  (art. 337 quater c.c.), è invece quest'ultimo a vedersi di regola assegnato l'esercizio esclusivo della rappresentanza genitoriale. Esercizio esclusivo non sta comunque a significare totale autonomia, in quanto all'affidatario spetterà di doversi comunque attenere alle disposizioni dettate dal giudice; inoltre le decisioni su questioni di maggiore interesse per i figli, continueranno a dovere essere adottate da entrambi i genitori in comune accordo.
 
Al coniuge non affidatario spetta in ogni caso il diritto dovere di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli.
 
L'affido dei figli e l'attribuzione della rappresentanza genitoriale potranno essere in qualunque momento oggetto di revisione da parte del Tribunale, dietro istanza di uno dei genitori.

Il mantenimento

Ai genitori fra i quali pende una separazione giudiziale, è fatta salva la facoltà di potersi comunque autonomamente accordare in merito al mantenimento economico dei figli; in mancanza di intesa, ciascuno è chiamato a partecipare in proporzione ai prori redditi e sarà il giudice a stabilire la concreta misura di un assegno periodico (di norma mensile), considerate le seguenti circostanze:
 esigenze del figlio;
 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
 tempi di permanenza presso ciascun genitore.
 risorse economiche di entrambi i genitori.
 valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
 
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, salvo il riferimento ad altro parametro concordato fra le parti o indicato dal giudice.  

Nel caso di figlio maggiorenne ed economicamente non indipendente, l'assegno andrà versato direttamente a quest'ultimo, se non diversamente disposto dal Tribunale.  

Anche le disposizioni in ordine al mantenimento, al pari di quelle concernenti l'affido e la responsabilità genitoriale, potranno essere oggetto di revisione in qualunque momento su richiesta di uno dei genitori (art. 337 quinquies c.c.).

La casa familiare

Quanto alla casa familiare, sarà egualmente il giudice a decidere in merito all'attribuzione del relativo godimento, tenendo in prioritaria considerazione quello che risulta essere l'interesse dei figli.
 
E' però possibile il venire meno del diritto al godimento della casa familiare, ove l'assegnatario:
  non abiti o cessi di abitare stabilmente in essa;
  instauri una convivenza more uxorio;
  contragga un nuovo matrimonio.

PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI CONIUGI

Si è detto come sia il giudice, salvo che le parti riescano a raggiungere autonomamente un apposita intesa, a dovere decidere la misura dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli minori.

Laddove uno dei coniugi risulti però privo di adeguati redditi propri, un assegno di mantenimento potrà essere analogamente disposto anche in favore di quest'ultimo, a condizione che non gli sia addebitabile la separazione.

L'ammontare dell'assegno sarà determinato tenuto conto delle circostanze del caso e dell'entità dei redditi del coniuge a carico del quale viene posto l'obbligo di somministrare il mantenimento.

In caso di inadempienza, quest'ultimo potrà incorrere in possibili sequestri  di beni, ovvero in ordini  nei confronti di terzi che siano periodicamente tenuti a corrispondergli somme di denaro (es. datori di lavoro), affinchè versino parte di esse direttamente al coniuge beneficiario.

Qualora sopravvengano giustificati motivi, su istanza della parte interessata, il Tribunale può sempre disporre la modifica o la revoca dei provvedimenti relativi al mantenimento del coniuge.
 

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