- Nessun commento trovato
"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
La procedura che caratterizza tale divorzio è del tutto analoga a quella prevista per i casi di separazione davanti all'Ufficiale dello stato civile; entrambe sono regolate dall'art. 12 del D.L. n° 132/2014.
Anche per il divorzio di fronte all'Ufficiale dello stato civile è pertanto necessario che la coppia interessata risulti priva:
• di figli minori;
• di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
• di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.
Non possono quindi divorziare dinnanzi all'Ufficiale dello stato civile i coniugi con figli minori; possono invece farlo coloro che hanno figli maggiorenni, salvo che quest'ultimi non risultino economicamente autosufficienti, ovvero che siano incapaci o portatori di gravi handicap.
I coniugi che intendono divorziare davanti all'Ufficiale dello stato civile e che non si trovino in una delle predette condizioni ostative, è sufficiente che si rechino presso il comune di residenza di uno di loro, od il comune in cui risulta essere stato iscritto o trascritto il loro atto di matrimonio.
Gli interessati devono presentarsi personalmente al fine di manifestare la loro volontà di sciogliere il loro matrimonio o di farne cessare gli effetti civili; l'Ufficiale di stato civile provvederà a raccogliere le rispettive dichiarazioni in apposito atto, costituente l'accordo di divorzio, il quale, per espressa previsione normativa, non potrà però contenere patti concernenti trasferimenti patrimoniali.
L'accordo deve essere compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, raccolte le quali l'Ufficiale dello stato civile invita i coniugi a comparire ancora dinnanzi a sé fissando la data di un nuovo incontro ad almeno trenta giorni di distanza dal primo, per la conferma dell'intesa raggiunta.
La mancata comparizione anche uno solo dei due coniugi, impedirà il perfezionamento del divorzio e comporterà il venire meno dell'accordo.
Nelle procedure di divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile l'assistenza dell'avvocato non è necessaria, bensì facoltativa.
L'accordo di divorzio è soggetto alla riscossione di un diritto da parte dei comuni non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio (attualmente pari ad € 16,00).
Ultime pubblicazioni
Sulla considerazione del principio generale di cui all’art. 2697
...Categorie pubblicazioni