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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

divorzio negoziatoAi coniugi che intendono divorziare è consentito poterlo fare ricorrendo anche alla negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

Le modalità sono le stesse della separazione con convenzione di negoziazione e trovano disciplina nell'art. 6 del D.L. n.° 132/2014.

Nel caso di divorzio mediante negoziazione assistita, i legali sono tenuti a predisporre in primo luogo il testo di una convenzione di negoziazione sulla base della quale è consentito alle parti di cooperare per addivenire all'eventuale accordo di divorzio.

E' inoltre compito degli avvocati tentare la conciliazione fra i coniugi, nonché loro dovere informarli riguardo la possibilità di esperire la mediazione familiare ed, in presenza di figli, l'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Il divorzio mediante convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati, può essere utilizzato sia nel caso in cui i coniugi non abbiano generato prole, sia nell'ipotesi opposta in cui risultino divenuti genitori, qualunque siano le condizioni dei loro figli (minorenni, maggiorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci, portatori di handicap gravi).

In ambedue i casi, raggiunto l'accordo di divorzio gli avvocati ne devono curare la trasmissione entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica per il relativo nulla osta; questi ne controlla la regolarità ed in presenza di figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, ovvero incapaci o portatori di handicap gravi, verifica altresì che l'intesa raggiunta risponda ai loro interessi; ove così non risultasse, provvede a trasmettere l'accordo al Presidente del Tribunale che disporrà la comparizione delle parti innanzi a sé.

Nei dieci giorni successivi al superamento del vaglio dell'autorità giudiziaria, copia autentica dell'accordo di divorzio sarà infine trasmessa da uno degli avvocati delle parti all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio risulta essere stato iscritto, se civile, ovvero trascritto, se religioso.

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