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"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
Nella separazione consensuale sono i coniugi a concordare autonomamente le condizioni che regolano il reciproco distacco.
La separazione consensuale non è in alcun caso preclusa dalla presenza di figli, qualunque sia la loro condizione (minorenni, maggiorenni economicamente autosufficienti e non, incapaci, ecc.) e con essa le intese che i coniugi raggiungono possono assumere anche carattere patrimoniale.
La coppia che decide di separarsi consensualmente deve dare vita ad un accordo con il quale regolare compiutamente le relazioni personali, nonché i rapporti economici; in questa fase troveranno pertanto definizione questioni riguardanti ad esempio l'affidamento e il collocamento dei minori eventualmente concepiti, l'assegnazione della casa familiare, oltre che il mantenimento della prole, unitamente a quello del coniuge, qualora privi di autosufficienza economica.
L'accordo oggetto della separazione consensuale per potere produrre effetti deve venire omologato dal Tribunale; a tale fine dovrà pertanto essere oggetto di ricorso predisposto da un avvocato, che potrà assistere anche entrambi i coniugi; a seguito del deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale dispone la comparizione della coppia dinnanzi a sé, essendo obbligatorio l'esperimento da parte dello stesso di un tentativo di conciliazione, fallito eventualmente il quale i coniugi dovranno confermare il consenso alla loro separazione, secondo le condizioni convenute.
L'accordo di separazione dovrà inoltre risultare conforme alle prioritarie esigenze dei figli della coppia; invero, qualora le pattuizioni in ordine all'affidio ed al mantenimento fossero reputate contrastanti con l'interesse di quest'ultimi, il Giudice potrà rifiutare l'omologa della separazione indicando ai genitori le modifiche che ritiene opportuno siano adottate.
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