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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

negoziazione assistitaLa negoziazione assistita è uno degli strumenti di soluzione alternativa delle controversie, predisposto dal legislatore nel tentativo di agevolare la definizione delle dispute al di fuori delle aule giudiziarie.

La negoziazione assistita necessita della predisposizione di una convenzione fra le parti in lite, può talvolta costituire condizione di procedibilità per potere agire in giudizio e, se sfocia in un accordo sottoscritto dalle parti e dai legali che le assistono, diventa titolo esecutivo valido altresì per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.


Convenzione di negoziazione

La convenzione di negiziazione è costituita da un accordo con il quale le diverse parti di una lite pattuiscono come cooperare per risolvere il contrasto in via amichevole, insieme all'assistenza di uno o più avvocati; detto accordo prende il nome di per l'appunto di convenzione di negoziazione assistita.

Quanto al contenuto di tale convenzione, l'art.2, co.2 del D.L. n° 132/2014, stabilisce che in esso deve risultare precisato:

 il termine per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
 l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere necessariamente conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte dalle parti.


Condizione di procedibilità

In virtù di espressa previsione normativa (art.3, co.1, D.L. n° 132/2014), la negoziazione assistita, al pari della mediazione, in alcuni casi rappresenta condizione di procedibilità per potere esercitare un'azione in giudizio; ciò accade nei casi in cui oggetto della controversia sia:

 il risarcimento di un danno derivante da circolazione di veicolo e natanti, qualunque ne sia l'importo;

 una richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti l'importo di € 50.000,00.

In questi casi, il mancato esperimento del procedimento di negoziazione deve però essere eccepito dal convenuto o rilevato d'ufficio dal giudice, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.

La negoziazione assistita, comunque, non trova mai applicazione:

  • nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratto conclusi tra professionisti e consumatori;
  • nei procedimenti in cui la parte può stare in giudizio personalmente;
  • nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Da tenere inoltre presente che la negoziazione assistita, qualora sia condizione di procedibilità, non preclude mai la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la condizione si considera infine avverata:

 se l'invito non e' seguito da adesione;
 se e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione;
 se e' vanamenente decorso il periodo di tempo concordato per la negoziazione.


Invito alla negoziazione

L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile (art.4, co.1, D.L. n° 132/2014).
L'invito deve essere firmato dalla parte, con sottoscrizione certificata ad opera dell'avvocato.
Gli avvocati designati devono certificare anche la dichiarazione di mancato accordo.


Esecutività dell'accordo

L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art.5, co.1, D.L. n° 132/2014).
Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.


Casi particolari di negoziazione

Forme specifiche di negoziazioni sono altresì previste per “semplificare” le soluzioni consensuali di:
 separazione personale;
 cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio;
 modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

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