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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

denaroI criteri per la determinazione delle indennità dovute agli organismi di mediazione per l'opera dagli stessi svolta, sono previsti nel decreto n° 180, del 18 ottobre 2010, con il quale il Ministero della giustizia ha provveduto alla relativa regolamentazione.

In base a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto n° 180/2010: 

 l'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione;

 per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo e' dovuto anche in caso di dimancato accordo;

 per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A riportata in calce;

 l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

  • puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare;
  • deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  • deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n° 28/2010;
  • nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del d.lgs. n° 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla seguente lettera e), e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla precedente lettera b);
  • deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della precedente lettera c), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

 si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato;

 gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro;

 il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile;

 qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

 le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del d.lgs. n° 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n° 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione;

 le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n° 28/2010;

 le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento;

 ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte;

 gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi delle spese di mediazione, ma restano fermi gli importi fissati di cui alla precedente lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, co. 1 bis, del d.lgs. n° 28/2010. Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui all'art. 16 del decreto n° 180/2010;

 gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A che segue, sono derogabili.

TABELLA  "A"

Valore della lite

Spesa
(per ciascuna parte)

Fino ad € 1.000 €      65,00
da € 1.001 ad € 5.000 €    130,00
da € 5.001 ad € 10.000 €    240,00
da € 10.001 ad € 25.000 €    360,00
da € 25.001 ad € 50.000 €    600,00
da € 50.001 ad € 250.000 € 1.000,00
da € 250.001 ad € 500.000 € 2.000,00
da € 500.001 ad € 2.500.000 € 3.800,00
da € 2500.001 ad € 5.000.000 € 5.200,00

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