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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

bilancia con sfondo"Modifiche al codice penale, al codice di procedure penale e all'ordinamento penitenziario" è il titolo della Legge n° 103 del 23 giugno 2017, composta da un unico articolo suddiviso in 95 commi, i primi quattro dei quali dedicati all'istituto delle condotte riparatorie.

 
LE CONDOTTE RIPARATORIE (Commi 1 - 4)

Esse, nelle intenzioni del legislatore, costituiscono un ulteriore strumento deflattivo che va ad affiancarsi, pur con un ambito di applicazione minore, alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014.

Il predetto comma inserisce al capo I, dedicato all'estinzione del reato, del titolo VI, libro I del codice penale, il nuovo articolo 162-ter, contemplante la condotta riparatoria del danno quale causa estintiva del reato nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

In tali ipotesi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato - ove possibile - le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La riparazione deve realizzarsi entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 gg. successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni.

All’eventuale incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l’imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. 

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

All’esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato.

Il comma 2 costituisce disposizione transitoria in base a cui la nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame: in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; i successivi commi 3 e 4 cicoscrivono però l’applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in corso in primo grado e in appello, essendo la Cassazione giudice privo di poteri e cognizioni di merito che possano consentirle una valutazione in ordine all’adeguatezza delle condotte riparatorie.

LEGGE n° 103 del 23 giugno 2017

ART. 1

1. Dopo l’articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente: « ART. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie ».

2. Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell’articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma, del codice penale.

 

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