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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

regole impugnazioniRidisegnati, con il D. Lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018, in vigore dal 6 marzo 2018, i casi in cui pubblica accusa e imputato possono ricorrere sia in appello che in cassazione.

Sono oggetto della novella normativa, dettata in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 103/2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario):

  • la disciplina dei procedimento di impugnazione per reati di competenza del giudice di pace,
  • l'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello,
  • la riduzione dei casi di appello
  • la limitazione dell'appello incidentale al solo imputato.
Intento perseguito dal legislatore è quello di circoscrivere il potere d'impugnazione e ridurre il contenzioso.

A tale scopo la riforma:

  • razionalizza l'esercizio del potere d'impugnazione della pubblica accusa, legittimando il procuratore generale ad appellare esclusivamente in caso d'inerzia del pubblico ministero di primo grado, cioè in ipotesi di avocazione o di acquiescenza del pubblico ministero;
  • circoscrive il potere d'impugnazione delle parti al di fuori dei casi in cui le rispettive pretese risultino soddisfatte ed estende l'inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;
  • modifica la disciplina dell'appello incidentale, attribuendone la facoltà di proposizione al solo imputato;
  • modifica la disciplina delle impugnazioni nei procedimenti aventi a oggetto reati di competenza del giudice di pace, prevedendo la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello.

Il decreto si compone di 10 articoli, di seguito succintamente esaminati.

L'articolo 1 introduce il nuovo comma 4 bis dell'art. 568 c.p.p., con il quale si stabilisce che il pubblico ministero propone impugnazione in favore dell'imputato solo tramite ricorso per cassazione, eliminando in tale modo il secondo grado di giurisdizione di merito.

L'articolo 2 specifica i casi in cui è consentito al pubblico ministero esercitare il potere d'appello qualora vi sia stata una sentenza di condanna, limitandolo:

- contro le sentenze di condanna che hanno modificato il titolo di reato o escluso una circostanza a effetto speciale ovvero stabilito una pena diversa rispetto a quella edittale e ordinaria prevista per il reato;

- contro le sentenze di proscioglimento.

L'appello è invece precluso alla pubblica accusa nei casi di sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati contravvenzionali sanzionati con l'ammenda o con una pena alternativa.

L'articolo in esame circoscrive anche per il potere d'impugnazione dell'imputato, al quale non viene più consentito di appellare le sentenze di assoluzione emesse "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso".

L'articolo 3 inserisce nel codice di procedura penale l'art. 593 bis, con il quale:

- si demanda al procuratore della Repubblica presso il tribunale la competenza a proporre appello avverso le sentenze del gip, della corte d'assise e del tribunale circondariale;

- si precisa che il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.

L'articolo 4 circoscrive al solo imputato la possibilità di esperire l'appello incidentale, dettando le relative scadenze procedurali.

L'articolo 5 riforma la disciplina delle impugnazioni con riferimento ai procedimenti aventi a oggetto reati di competenza del giudice di pace; in particolare stabilisce che il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello che abbiano a oggetto reati di competenza del giudice di pace, è consentito solamente nei casi di cui alle lettere a), b), c), dell'articolo 606 c.p.p.

L'articolo 6 abroga l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in armonia con la diversa regolamentazione dell'appello incidentale.

L'articolo 7 introduce, nelle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, l'art. 165 bis, con cui al comma 1 si stabiliscono una serie di adempimenti post-dibattimentali che devono essere espletati dalla cancelleria del giudice a quo per una più agevole e sollecita incardinazione, organizzazione e definizione dei giudizi di impugnazione.

L'articolo 8 prevede un'ulteriore nuovo inserimento fra le disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ovvero l'art. 166 bis, teso a favorire il coordinamento fra uffici allo scopo porre in condizione il procuratore generale di potere valutare con congruo anticipo l'opportunità o meno di impugnare una sentenza nel caso di inerzia o inattività del pubblico ministero del giudizio di promo grado o del procuratore della Repubblica del tribunale circondariale.

L'articolo 9 è in linea con l'art. 5, prevedendo l'inserimento del nuovo art. 39 bis, nel decreto legislativo n. 274/2000, ribadente la previsione per cui il ricorso per cassazione contro le sentenze di appello che abbiano a oggetto reati di competenza del giudice di pace, è limitato alle previsioni delle lettere a), b), c), dell'articolo 606 c.p.p.

L'articolo 10, infine, contiene una clausola di invarianza finanziaria.


 

Vai al testo integrale del D. Lgs. n. 11/2018. 

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