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"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
Depongono per la natura di giudizio, e non di mezzo istruttorio, la necessità di un concreto interesse ad agire in capo al querelante, che mira a conseguire il riconoscimento della falsità del documento impugnato; la necessaria partecipazione al rito anche del PM; la necessità di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda; l’attribuzione della decisione esclusivamente al collegio; la natura di sentenza della pronuncia (di rigetto o di accoglimento) che decide sulla querela; la portata erga omnes della sentenza che statuisce sulla falsità e che elimina ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento.
La natura processuale della querela di falso è, peraltro, condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità che afferma che “il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica” (così Cassazione civile, Sez. I – sentenza n. 8483 del 06/04/2018).
Di conseguenza è inammissibile un’istanza di querela di falso proposta in via meramente eventuale, come quella avanzata da parte attrice che dichiara di volere agire attraverso lo strumento della querela “solo ove occorra”.
È onere della parte che vuole tutela decidere se proporre o meno istanza di querela di falso, trattandosi di una scelta che è espressione di strategia difensiva e che, quindi, non può essere affidata al giudice, organo terzo e imparziale per definizione.
Il principio della disponibilità della tutela giurisdizionale risulterebbe pertanto violato qualora fosse il giudice a decidere sull’opportunità o meno di proporre una domanda, ampliando in maniera impropria l’oggetto del giudizio.
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Sulla considerazione del principio generale di cui all’art. 2697
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