Libreria

 

"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

diritto

Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, Sentenza n. 2703 del 6.5.2020 -  Est. Nobili

Atto pubblico - inesistenza della parte - querela di falso in via incidentale - natura processuale.

La querela di falso in via incidentale non è un mezzo istruttorio ma costituisce uno specifico processo di cognizione; necessita di un’esplicita domanda che manifesti la ferma volontà di procedere nell’accertamento della falsità del documento impugnato.

Depongono per la natura di giudizio, e non di mezzo istruttorio, la necessità di un concreto interesse ad agire in capo al querelante, che mira a conseguire il riconoscimento della falsità del documento impugnato; la necessaria partecipazione al rito anche del PM; la necessità di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda; l’attribuzione della decisione esclusivamente al collegio; la natura di sentenza della pronuncia (di rigetto o di accoglimento) che decide sulla querela; la portata erga omnes della sentenza che statuisce sulla falsità e che elimina ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento.

La natura processuale della querela di falso è, peraltro, condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità che afferma che “il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica” (così Cassazione civile, Sez. I – sentenza n. 8483 del 06/04/2018).

Di conseguenza è inammissibile un’istanza di querela di falso proposta in via meramente eventuale, come quella avanzata da parte attrice che dichiara di volere agire attraverso lo strumento della querela “solo ove occorra”.

È onere della parte che vuole tutela decidere se proporre o meno istanza di querela di falso, trattandosi di una scelta che è espressione di strategia difensiva e che, quindi, non può essere affidata al giudice, organo terzo e imparziale per definizione.

Il principio della disponibilità della tutela giurisdizionale risulterebbe pertanto violato qualora fosse il giudice a decidere sull’opportunità o meno di proporre una domanda, ampliando in maniera impropria l’oggetto del giudizio.

Votazione Globale (0)

0 su 5 stelle
  • Nessun commento trovato

Lascia i tuoi commenti

Inserisci qui il messaggio che vuoi pubblicare

0 / 2000 Restrizione caratteri
Il tuo testo deve essere più corto di 2000 caratteri
termini e condizioni.

Ultime pubblicazioni


Calendario pubblicazioni

Aprile 2024
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Categorie pubblicazioni

L'Avvocato

volto del professionistaL'Avvocato Francesco Cappelletti, libero professionista, è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Vai...

Lo studio

Studio professionaleLo studio nasce nel 1997 ed è dedicato all'assistenza di privati ed imprese in materia sia civile che penale.

Vai...

Contatti

Simboli dei contattiSe hai esigenza di contattare lo studio, segui il link e scegli la modalità che ti è maggiormente comoda.

Vai...

Utilizziamo cookies in questo sito per analizzare il traffico, ricordare le vostre preferenze e ottimizzare le vostre esperienze.      Più informazioni