"L’intestato Tribunale aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la commissione di estinzione anticipata non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto di mutuo atteso che la funzione della commissione in parola non è quella di remunerare l’erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione dell’usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall’estinzione anticipata del debito da restituire, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex lege n. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita legata all’erogazione del credito (costituendo il costo del denaro per il mutuatario), viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno (cfr. ex multis, Tribunale Livorno, 14/02/2020, n.154, Tribunale Chieti, 10/09/2019, n.568, Tribunale Ancona, 08/03/2019, n.468, Tribunale Roma, 27/09/2018, n.18278)".