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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."

prestito su pegnoL’Art. 1 del D.L. n° 59 del 3 maggio 2016, introduce la possibilità per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, di ottenere credito a beneficio della propria attività, costituendo in garanzia un pegno non possessorio a vantaggio del soggetto erogatore del prestito.

Il credito garantito dal pegno non possessorio può essere presente, ovvero erogato contestualmente alla stipula del contratto costitutivo di pegno, o anche futuro; in quest’ultimo caso l’importo del credito dovrà risultare determinato o determinabile con la previsione dell’importo massimo garantito...

prestito su pegnoL’Art. 1 del D.L. n° 59 del 3 maggio 2016, introduce la possibilità per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, di ottenere credito a beneficio della propria attività, costituendo in garanzia un pegno non possessorio a vantaggio del soggetto erogatore del prestito.

Il credito garantito dal pegno non possessorio può essere presente, ovvero erogato contestualmente alla stipula del contratto costitutivo di pegno, o anche futuro; in quest’ultimo caso l’importo del credito dovrà risultare determinato o determinabile con la previsione dell’importo massimo garantito.

La disposizione in esame prevede che i beni oggetto di pegno possano essere beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione però dei beni mobili registrati; la previsione, data la sua formazione lessicale, lascia dunque ipotizzare che il pegno possa essere costituito anche su beni che non attengano direttamente all’esercizio dell’impresa.

Tali beni possono essere oltre che quelli esistenti, anche futuri; ove si tratti di beni futuri, dovranno risultare determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo.

Trattandosi di pegno mobiliare non possessorio, il debitore o il terzo che in favore di quest’ultimo concede la garanzia potrà, ove non sia contrariamente previsto nel contratto, non solo continuare a disporre dei beni gravati, ma procedere anche con la loro trasformazione o alienazione, nel rispetto della relativa destinazione economica; in questi casi il pegno si trasferirà sul prodotto risultante dall’avvenuta trasformazione ovvero sulla corrispettivo della cessione o ancora sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza necessità della costituzione di una nuova garanzia.

Quanto al contratto costitutivo del pegno non possessorio, la normativa vuole che a pena di nullità risulti da atto scritto contenente l’indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio si costituisce però esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato istituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato “registro dei pegni non possessori”; dalla data di detta iscrizione il pegno prende grado e diventa opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali.

Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito e iscritto, non è comunque mai opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio; ciò a condizione che il pegno possessorio risulti però regolarmente iscritto e che al momento della sua iscrizione il creditore ne dia informazione ai titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.

L’iscrizione del pegno non possessorio deve indicare:
- il creditore,
- il debitore,
- se presente, il terzo datore del pegno,
- la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito,
- la specifica indicazione del bene da comprare, nel caso in cui il pegno non possessorio garantisca il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato.
L’iscrizione del pegno ha una durata di 10 anni, rinnovabile per messo di un’altra iscrizione da effettuare prima della scadenza del predetto termine.

La cancellazione della iscrizione puo' essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente.

Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità' di accesso al registro stesso sono regolati con decreto da adottarsi a opera del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno (verosimilmente la morosità del debitore), la norma prevede che il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di procedere:

a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile;

b) alla escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il valore della garanzia stessa;

d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro delle imprese, all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell'appropriazione.

In caso di fallimento del debitore, il creditore può procedere nei modi indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), solo dopo che il suo credito sia stato ammesso al passivo con prelazione.

Entro il termine massimo di tre mesi dalla comunicazione con la quale il creditore beneficiario del pegno non possessorio comunica di volere precedere alla vendita del bene, ovvero alla sua locazione o all’appropriazione dello stesso, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno quando la vendita risulti avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alle precedenti lettere a), c) e d) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato di cui alla precedente lettera c).

Infine, agli effetti delle norme che disciplinano l’esercizio della revocatoria ordinaria e quella fallimentare nell’ambito delle procedure concorsuali, il pegno non possessorio viene espressamente equiparato al pegno.

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