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"...All'ostacolo non ci si arrende!

L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..."


credito impostaIl credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili impiegati in attività economiche, è una delle misure previste dal Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020 ("decreto rilancio", artt. 28 e 122), per contrastare gli effetti negativi derivati dal blocco delle attività e della circolazione durante la fase acuta dell’emergenza da Covid-19.

L’aiuto è previsto in favore di tutti i soggetti esercenti un’attività d’impresa, arte o professione che nel corso del 2019 abbiano conseguito compenso o ricavi inferiori alla soglia di € 5.000.000.
Coloro che possiedono tale requisito, possono ottenere il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% del canone versato nei mesi marzo, aprile, maggio 2020, per la locazione degli immobili impiegati nelle proprie attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o nell’esercizio di un’attività lavorativa autonoma.

L’agevolazione fiscale è altresì prevista in favore di esercenti attività alberghiera o di agriturismo; a tali soggetti il beneficio spetta a prescindere da quello che è stato l’ammontare dei ricavi conseguiti con le proprie attività nel corso dell’anno 2019 e se le loro imprese hanno carattere stagionale, il credito diventa applicabile con riferimento ai canoni locatizi corrisposti per il periodo da maggio a giugno 2020.

In medesimo credito d’imposta viene riconosciuto in favore anche di soggetti non commerciali (enti del terzo settore o religiosi), per i canoni relativi al godimento di immobili impiegati nello svolgimento dell’attività istituzionale; il credito d'imposta viene invece riconosciuto nella misura del 30% a coloro che godono della locazione di un'immobile nell'ambito di un'affitto d'azienda o di servizi a prestazioni complesse (es: utilizzo di spazi in studi professionali).
 
Specifici presupposti per potere usufruire del beneficio erariale, sono l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione e una contrazione del fatturato o dei corrispettivi nel mese per il quale si chiede il riconoscimento del credito, di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Il credito così riconosciuto, può essere utilizzato direttamente dal beneficiario, nella dichiarazione dei redditi 2021, o, in alternativa, da questi ceduto, anche parzialmente, a terzi (compresi istituti di credito).
 
Il terzo che riceve in cessione il credito, può utilizzarlo in compensazione di imposte o contribuiti previdenziali, ai sensi dell’art. 17, d. lgs. 241/1997; inoltre, in caso di irregolarità nel calcolo del credito d’imposta da parte del cedente, eventuali accertamenti o sanzioni dell’amministrazione finanziaria non potranno ricadere sul terzo cessionario, il quale risponderà solo in caso di utilizzo di un credito in modi non consentiti o in misura eccedente rispetto a quello ricevuto.

Spetta all’agenzia delle entrate definire le concrete modalità operative per potersi avvalere di tale agevolazione.
 

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