"E’ certo (...) che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condomino opponente non possa far valere questioni attinenti la annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di riparto (Cass 22573/2016 e Cass 17486/2006 per tutte).
Come è ben noto, infatti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. Sez. Un.26629/2009).
Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione ex art 1137 c.c. o per aver questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. 19938/2012 e Cass. 7741/2017)".
"In merito poi all’eventualità che il giudice dell’opposizione possa rilevare anche d’ufficio in via incidentale l’invalidità della sottostanti delibere allorchè si tratti di vizi implicanti la nullità, questo giudice ritiene di aderire ad orientamento ribadito anche con pronunce recentissime dalla Suprema Corte (cfr Cass. 21240/2019, Cass. 8685/2019, Cass. 4672/2017 e Cass. 3354/2016 per tutte) che ritiene ogni forma di invalidità della delibera sottratta alla cognizione del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Ritiene pertanto condivisibile l’assunto in forza del quale l’opposizione del condomino al decreto ingiuntivo emesso ex art 63 disp att c.c. non possa mai estendersi a questioni relative sia alla annullabilità che alla nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovrà essere impugnata separatamente ex art 1137 c.c. (Cass. 6436/2014)".