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Il reddito di emergenza è un sostegno per i nuclei familiari che si sono venuti a trovare il condizione di bisogno a seguito dell'emergenza economico sanitaria determinata dal covid-19.
Secondo le previsioni contenute nell'art. 82 del decreto “rilancio”, varato dal governo italiano e pubblicato nella gazzetta ufficiale il 19.5.2020, il reddito di emergenza (Rem) può essere riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia da parte del componente che presenta l'istanza;
- reddito familiare, conseguito nel mese di aprile 2020, inferiore a un limite variabile da € 400 a € 840, a seconda del numero di - persone componenti il nucleo familiare richiedente e la presenza o meno, all'interno di esso, di persone disabili;
- titolarità di un patrimonio mobiliare familiare, riferito all'anno 2019, non superiore a un limite anche in questo caso variabile da € 10.000 a € 20.000, secondo il numero di persone componenti il nucleo richiedente e la presenza o meno, all'interno di esso, di persone disabili;
un Isee di valore inferiore a € 15.000.
Il reddito di emergenza è incompatibile con ogni altro tipo di indennità finora introdotta dalla normativa tesa a contrastare l'epidemia covid-19, a partire dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il Rem è espressamente escluso per i nuclei familiari nei quali anche un solo componenti risulti versare in una delle seguenti situazioni:
- essere titolare di pensione diretta o indiretta (con esclusione dell'assegno ordinario d'invalidità);
- essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda superi una soglia mensile variabile da un minimo di € 400 a un massimo di € 840, a - seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e dell'eventuale presenza di disabili;
- essere già percettore di reddito di cittadinanza o misura assistenziale equivalente.
L'ammontare del reddito di emergenza, in relazione a quello che è il numero dei componenti il nucleo familiare, può variare da un minimo di € 400 a un massimo di € 840 e può essere erogato per massimo 2 volte.
La domanda va inoltrata all'INPS entro il mese di giugno 2020, tramite modello e secondo modalità che devono essere stabilite dallo stesso ente previdenziale; i centri di assistenza fiscale e i patronati possono fungere da intermediari.
E' sempre l'INPS che provvede all'erogazione del Rem in favore di quanti possiedono i requisiti richiesti.
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