"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
Il patrocinio a spese dello Stato (noto anche come "gratuito patrocinio") è un'agevolazione volta a consentire a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, di potersi avvalere dell'opera di un avvocato, di un consulente tecnico, in alcuni casi di un investigatore, restando comunque sollevati dal pagamento delle spese di giustizia. E' l'art. 24 della Costituzione Repubblicana ad avere garantito anche ai non abbienti il diritto di difesa stabilendo che in favore degli stessi siano previsti mezzi con cui possano agire e difendersi. Tale principio trova attuazione nel DPR n° 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che dall'art. 74 all'art. 145 disciplina appunto il gratuito patrocinio.
Con l'ammissione al gratuito patrocinio, il beneficiario può:
♦ nominare un difensore scelto tra gli istritti negli appositi elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto presso ogni Ordine;
♦ nominare un consulente;
♦ nel processo penale, nominare anche un investigatore.
Chi viene ammesso al gratuito patrocinio, consegue, fra le varie agevolazioni:
L'ammissione al patrocinio resta valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Secondo le previsioni di cui al DPR n° 115/2002, il gratuito patrocinio può essere riconosciuto:
› nel processo penale;
› nel processo civile,
› nel processo amministrativo;
› nel processo contabile;
› nel processo tributario;
› negli affari di volontaria giurisdizione.
Nel processo penale possono usufruirne il cittadino italiano, lo straniero, l'apolide, che sia:
- indagato;
- imputato;
- condannato;
- persona offesa dal reato;
- danneggiato che intenda costituirsi parte civile;
- responsabile civile;
- civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Nel processo civile, in quello amministrativo, contabile, tributario, nonchè nei procedimenti di volontaria giurisdizione, possono usufruirne il cittadino italiano, lo straniero regolarmente soggiornante, l'ente o l'associazione senza fini di lucro che non esercita attività economiche.
Restano invece esclusi dal patrocinio a spese dello Stato:
Per potere conseguire il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si deve predisporre apposita istanza (art.79, DPR n° 115/2002) contenente:
L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato ed autenticata dal difensore e, nel caso riguardi cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Euroepa, corredata da una certificazione dell'autorità consolare competente che ne attesti la veridicita di quanto in essa indicato in merito ai redditi prodotti all'estero
La richiesta di ammissione al patrocinio gratuito nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari, deve inoltre contenere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto utili a valutare la non mainfesta infondatezza della pretesa che si intende fare valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
In ambito penale la richiesta va presentata all'ufficio al quale appartiene il magistrato che si occupa del proccesso a cui la stessa si riferisce.
In ambito civile e negli affari di volontaria giurisdizione, la richiesta va invece presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in cui a sede l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere del merito della questione.
In ambito tributario ed amministrativo, le richieste vanno invece presentate alle apposite Commissioni del patrocinio a spese dello Stato costituite presso le Commissioni Tributarie, i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato.
Possono avere diritto al patrocinio a spese dello Stato i titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a euro 11.528,41.
Il reddito da prendere in considerazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione (ossia, la dichiarazione IRPEF presentata per ultima: quella presentata nell'anno in corso per l'anno precedente, se la richiesta è ad essa successiva; quella inoltrata l'anno prima per l'anno ad esso precedente, se la richiesta sia avanzata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi durante l'anno in corso).
Al fine di determinare la sussistenza della predetta condizione economica, si deve comunque tenere conto di tutti i redditi conseguiti dall'interessato, inclusi anche quelli esenti da IRPEF (es.: pensioni, indennità di accompagnamento, rendite Inail, ecc.), nonchè quelli assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.
Inoltre nel caso in cui quest’ultimo abbia conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
Si deve però considerare il solo reddito personale:
Nel solo caso del processo penale, se l'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello stato convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ogniuno dei familiari conviventi (art.92, DPR n° 115/2002)
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
- violenza sessuale (artt. 609 bis, art. 609 octies)
- atti persecutori, cosidetto stalking (art. 612 bis c.p.)
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) di minorenne;
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prosituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.), se relativa a minori;
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), se concernenti minorenni;
- atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Le stesse pene si applicano anche a chi omette di comunicare le variazioni dei propri redditi, determinanti il superamento dei limiti normativi (art.125, DPR n° 115/2002).
PATROCINIO GRATUITO
(mediazione e negoziazione)
* Con limitati effetti, il patrocinio a spese dello Stato può trovare applicazione anche nei casi di mediazione obbligatoria.
* Non trova invece applicazione nei procedimenti di negoziazione assistita.