"...All'ostacolo non ci si arrende! ≈ L'ostacolo insuperabile, è un punto di partenza..." |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) (Testo A)
estratto • PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Sommario:
TITOLO I - Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, (da art. 74 ad art. 89).
TITOLO II - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, (da art. 90 ad art. 114).
TITOLO III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, (da art. 115 ad art. 118).
TITOLO IV - Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, (da art. 119 ad ad art.141).
TITOLO V - Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV, (da art. 142 ad art. 145).
COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.