L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, sancito dagli articoli 147 e 148 c.c., non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.
La Suprema Corte ha comunque precisato che “il diritto al mantenimento del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass.Civ., sentenza n. 5088/2018).
Considerato quanto appena detto, si può dunque meglio comprendere perché, secondo gli ermellini, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, non autosufficienti, debba in definitiva fondarsi su un accertamento di fatto, riservato ai giudici di merito, che abbia riguardo:
- alla loro età;
- al loro effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
- all'impegno dagli stessi rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa;
- nonché, in particolare, alla complessiva condotta che i figli hanno tenuto a partire dal momento del raggiungimento della maggiore età (Cass. Civ., sez. VI, n. 10207 del 26.04.2017, Cass. Civ., sez. 1, n. 12952 del 22.06.2016).